La crisi economica e le “morti per debiti”
La grande crisi economica ha avuto effetti sociali molto rilevanti che hanno spinto ad importanti adeguamenti della normativa con la riforma della legge fallimentare ed il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La crisi economica – accompagnata dalla dolorosa sequela di suicidi per debiti – ha posto in luce la necessità di affrontare il problema del sovra indebitamento e quello spesso connesso dell’usura. Il legislatore ha finalmente affrontato la problematica della crisi dei privati e dei piccoli imprenditori con la legge n. 3 del 27/01/2012.
Il fallimento prima delle riforme
Prima della grande recessione, in Italia l’ordinamento si occupava solo dell’insolvenza degli imprenditori non piccoli. Si ipotizzava, infatti, che l’insolvenza di tutti gli altri (privati, autonomi professionisti e piccole imprese) potesse essere un fenomeno ad impatto limitato e di scarso interesse.
Il fallimento comportava, nel sentire comune così come nei riflessi della legislazione, un grande discredito sociale.
I debitori non assoggettabili a fallimento, in sostanza gli operatori economici di piccole dimensioni e i privati cittadini, non avevano di fatto una via per liberarsi dei propri debiti nemmeno in situazioni di insolvenza non colpevole.
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Oggi le procedure previste per i soggetti “piccoli” sono tre e precisamente: Accordi di ristrutturazione, Piano del consumatore (oggi anche piano familiare) e Liquidazione del patrimonio, quest’ultima in alternativa o in conversione delle prime due. Si tratta di procedure volontarie che possono essere attivate solo su scelta e richiesta del soggetto sovra indebitato.
Presupposto soggettivo: soggetti non fallibili
Il presupposto soggettivo per potervi accedere è quello di non essere soggetti fallibili, pertanto tali procedure sono aperte a professionisti o lavoratori autonomi, imprenditori commerciali “piccoli”, cioè sotto la soglia di cui all’art. 1 della legge fallimentare (fatta eccezione per il piano del consumatore), enti privati non commerciali quali le associazioni (che non possono accedere alla liquidazione del patrimonio), gli imprenditori agricoli (fatta eccezione per il piano del consumatore), le start up innovative indipendentemente dalle loro dimensioni, e il consumatore debitore persone fisica che abbia assunto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, che non devono aver causato l’insolvenza.
Presupposto oggettivo: insolvenza e debiti eccessivi
Quale presupposto oggettivo viene richiesta una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile e cioè la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. A differenza dell’insolvenza, dunque, non è richiesta soltanto l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma anche la sproporzione tra il complesso dei debiti ed il proprio patrimonio.
Il debitore “meritevole”
Colui che richiede di accedere a tali procedure deve essere ritenuto meritevole, e cioè non deve aver concorso volontariamente a causare l’insolvenza.
Sono, poi, esclusi dalla possibilità di utilizzare le procedure di composizione delle crisi di cui alla legge 3/2012 coloro che possono essere soggetti a fallimento, chi ha già utilizzato tali strumenti nei 5 anni precedenti, ha subito l’impugnazione o la risoluzione di tali procedure ovvero che ha presentato una documentazione che non consente di ricostruire la situazione patrimoniale.
Un piano per gestire la crisi
Attraverso tali strumenti, ognuno con la sua specifica peculiarità, il sovra indebitato avrà la possibilità, a seguito della nomina di un Gestore della crisi da parte di un organismo chiamato Organismo Composizione della Crisi, che predispone un piano che viene, laddove ritenuto meritevole, omologato dal Tribunale competente secondo la residenza del proponente, di pagare una parte dei propri debiti in una percentuale ritenuta congrua, e successivamente ottenere, in maniera automatica, oppure su richiesta a seconda della procedura utilizzata, la cosiddetta esdebitazione.
L’esdebitazione: una nuova partenza
Per esdebitazione si intende che il sovra indebitato meritevole, che abbia cooperato con la procedura, senza ritardarne lo svolgimento, e che non sia già stato esdebitato negli 8 anni precedenti, versando ai propri creditori quanto ricavato dalla procedura dovrà considerarsi non più tenuto a versare ulteriori somme.
È anche prevista la facoltà per il sovra indebitato incapiente (cioè colui che non ha patrimonio da poter offrire ai propri creditori) di accedere a tali procedure pur in assenza di attivo patrimoniale, purché venga rispettato il requisito del comportamento meritevole.
Un cambio di prospettiva
La legge 3/2021 corrisponde al primo tentativo che viene fatto di mutuare la concezione sociale del debitore, che passa da soggetto riprovevole che meritava discredito sociale a soggetto, invece, che necessità aiuto e che se meritevole conquista una seconda possibilità offrendo quanto possibile e ragionevole ai propri creditori, per tornare successivamente ad operare da soggetto libero.
In tutto ciò il ruolo dell’Avvocato è quello di valutare preliminarmente se il soggetto è idoneo per l’accesso a tali strumenti di composizione della crisi, nonché di affiancarlo in tale procedura in quelli che sono i rapporti sia con l’Organismo di Composizione della Crisi che con i creditori, non sempre felici della possibilità che un proprio credito possa essere stralciato (anche senza il loro consenso).